Il decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, prevede, all’articolo 1, l’abolizione dell’Ici sull’abitazione principale.
In base al decreto, l’imposta non dovrà essere versata né per la casa dove il contribuente dimora abitualmente, né per i fabbricati considerati come pertinenze (per esempio, garage, cantine e box) dai regolamenti locali anche se sono iscritte distintamente nel catasto, né, infine, per gli altri immobili che il comune ha assimilato all’abitazione principale.
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
L'Ici deve essere versata in due rate:
la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
la seconda il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
È possibile pagare l'Ici in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal comune per l'anno in corso.
L’Ici si può pagare presso gli uffici postali, l’Agente della riscossione o presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del comune. È prevista la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa.
Infine, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti possono pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24, con la possibilità di compensare il debito Ici con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.